viene introdotta la figura del consumatore;
viene individuato, per stabilire la vessatorietà o meno di una clausola, il criterio del "significativo squilibrio dei diritti degli obblighi delle parti derivanti dal contratto";
viene ribadito l'obbligo a carico del professionista di redigere testi contrattuali chiari e comprensibili, in difetto favorendo l'interpretazione favorevole al consumatore;
viene precisato che non sono vessatorie le clausole nelle quali viene determinato l'oggetto del contratto o nelle quali viene stabilito il corrispettivo dei beni o dei servizi o quelle che riproducono disposizioni di legge o convenzioni internazionali.
Prima del recepimento nel sistema normativo italiano della direttiva comunitaria, il nostro Sistema prevedeva che le clausole particolarmente gravose per il consumatore erano efficaci solo se specificatamente sottoscritte dal consumatore stesso, per cui era necessario porre sui contratti la c.d. doppia firma: l'una per approvare il contratto e l'altra per sottoscrivere le clausole particolarmente svantaggiose. In difetto della doppia firma, le clausole vessatorie dovevano intendersi inefficaci.
Oggi, nel circoscritto ambito di applicazione della disciplina ai soli contratti stipulati tra un consumatore e un professionista, le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbio, il contratto deve essere interpretato nel senso più favorevole al consumatore. Le clausole vessatorie sono perciò considerate inefficaci, tranne nel caso in cui professionista possa dimostrare che esse sono frutto della trattativa con il cliente. Ciò significa che l'eventuale specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore - la c.d. doppia firma - delle clausole abusive non può considerarsi sufficiente per configurare che vi è stata una trattativa individuale, così consentendo di escludere la vessatorietà della clausola medesima. Insomma oggi occorre che il professionista, onde far valere clausole abusive, dimostri che le condizioni di contratto potevano essere negoziate e quindi modificate, anche se poi in concreto non è avvenuta nessuna modifica. Con il nuovo sistema è stato introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una forma di controllo sostanziale dei contratti, perché là dove il giudice è chiamato a verificare l'eventuale significativo squilibrio tra i diritti e obblighi delle parti, lo stesso giudice va a rideterminare detti diritti ed obblighi, sostituendosi alla volontà delle parti nella determinazione del contenuto del contratto. Per quanto l'argomento sia relativamente nuovo e riguardi dei settori comunque importanti quantomeno per l'ampiezza applicativa - , nel nostro Paese circolano circa 40.000 modelli contrattuali contenenti clausole onerose -, in realtà poche sono le pronunce giurisprudenziali che si sono interessate delle clausole vessatorie.
Queste poche sentenze hanno riguardato, per lo più, le sole clausole inserite nei contratti bancari, nei contratti assicurativi, nei contratti viaggio, nei contratti di acquisto di autoveicoli, e, solo di recente, nei contratti con le agenzie immobiliari, nei contratti relativi a iscrizioni ai corsi, nei contratti per trattamenti terapeutici e nei contratti stipulati con enti che erogano servizi tipo luce, acqua e gas.
Volendo affrontare il tema solo in ambito assicurativo, si elencano di seguito, e senza pretese di esaustività, quelle clausole che sono già state dichiarate vessatorie dalla giurisprudenza e come tali, ancorché sottoscritte due volte, rimangono inefficaci.
All'attenzione dell'Autorità Giudiziaria non sono giunte ancora questioni relative all'analisi della vessatorietà di altre clausole, tra cui, in quanto meritevoli di approfondimento sotto tale aspetto, si ritiene opportuno segnalare:
L'evoluzione delle legislazione interna e comunitaria sta quindi determinando un profondo cambiamento nei rapporti fra imprenditori e consumatori.
La legittimazione di agire in giudizio non solo del singolo consumatore, bensì anche delle sue Associazioni conferma l'affermarsi di un diritto dei consumatori, come portatori di interessi diffusi e rilevanti.
Il contratto assicurativo è quello che più degli altri rende necessaria la reciproca fiducia delle parti, il che significa trasparenza e chiarezza dei rapporti, certezza nell'esistenza e nell'ammontare della prestazione dovuta da ciascuna parte del contratto.
La chiarezza e trasparenza si raggiungono con l'obiettivo dell'informazione e della conoscibilità sin dalla fase precontrattuale delle reali caratteristiche del prodotto e richiede un cambiamento profondo sia da parte dell'imprenditore che da parte del consumatore: nel senso che, il primo deve sempre più rendersi conto che il successo della propria impresa è basato soprattutto sulla qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente, piuttosto che sul profitto; il secondo, acquisendo la consapevolezza di essere in grado di condizionare positivamente l' offerta, incidendo sul meccanismo della concorrenza e sulla scelta degli operatori più efficienti e qualificati.
L'ISVAP, per quanto non abbia una competenza specifica in materia di abusività delle clausole contrattuali inserite nelle polizze, sta svolgendo una funzione di sensibilizzazione nei confronti delle compagnie di assicurazione, essendo l'ente chiamato a sanzionare le imprese ed a controllare il sistema delle imprese assicurative a seguito dei reclami presentati dai consumatori. Presso l'ufficio reclami dell' ISVAP il consumatore può evidenziare casi eventuali di abusività o non chiarezza nella disciplina contrattuale, come avviene spesse nel caso delle polizze malattie e delle polizze infortuni.
Bisogna riconoscere che l'ISVAP ha emanato diverse circolari attraverso le quali ha sollecitato le imprese a predisporre dei testi sempre più chiari e sempre più leggibili, caratterizzati anche da una forma grafica diversa che permette di far evidenziare i concetti in maniera più immediata. Non sempre ci è riuscita con successo.
Importante quindi diventa anche la valorizzazione della consulenza da parte dell'intermediario assicurativo in relazione alla scelta della garanzia più adatta alle esigenze del assicurando. La personalizzazione dei prodotti, tanto nelle assicurazioni sulla vita che nelle assicurazioni contro i danni, rappresenta un meccanismo attraverso il quale soddisfare al meglio le aspettative dei consumatori e per rifare il rischio nella maniera tecnicamente più corretta.
L'obiettivo della tutela dell'assicurato della qualità del servizio necessita però di una collettività di consumatori avveduti è consapevole della propria centralità nelle dinamiche della concorrenza tra imprese.
È necessario che il consumatore eserciti in concreto consapevolmente la scelta tra prodotti assicurativi e imprese che, anche quando forniscono beni e servizi di largo consumo, possono presentare differenze rilevanti sotto il profilo dell'affidabilità dell'operatore economico e della convenienza del prodotto offerto.
Importante quindi risulta questo incontro con il vostro sindacato, nell'intento di svolgere il vostro importante compito di favorire la concorrenza fra le imprese e tutelare il vostro cliente. Interessante sarebbe che vi faceste promotori dell'individuazione di quelle clausole che ritenete vessatorie onde sensibilizzare le associazione dei consumatori per perseguire l'obbiettivo della soddisfazione del cliente, quale iniziative volte a creare trasparenza e chiarezza nei rapporti, nonché la certezza della prestazione dovuta da ciascuna delle parti del contratto.